Con circolare n.300/A/2356/21/111/2/2 dello scorso 16 marzo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha illustrate le principali novità introdotte dal Pacchetto Mobilità relativamente alle tematiche di sua competenza. Proprio per questo la circolare in oggetto analizza le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2020/1054 che, entrato in vigore dallo scorso 20 agosto, ha modificato i Regolamenti UE:
- 561/06 relativo ai tempi massimi di guida e minimi di riposo;
- 165/2014 relativo al posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
Di seguito analizziamo più dettagliatamente il testo della circolare in oggetto.
Regolamento 561/06 ESENZIONI PER I MEZZI IN CONTO PROPRIO
Sono esentati dalle disposizioni contenute nel Regolamento in oggetto in virtù delle modifiche apportate ad esso dal Regolamento 1054/2020 contenuto nel Pacchetto mobilità non solo i veicoli o combinazione degli stessi di massa massima ammissibile non superiori a 7,5 ton impiegati nel trasporti di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione ma anche i veicoli utilizzati per la consegna di merci prodotte artigianalmente. Sotto questo profilo sottolineiamo che l’esenzione dall’applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo per i trasporti in conto proprio ricorre in riferimento alla distanza del percorso che si va a porre in essere (il trasporto deve avvenire entro un raggio di 100 Km dal luogo in cui si trova l’impresa) e rispetto all’attività del conducente (ovvero la guida del veicolo non deve costituire l’attività principale per colui che lo guida).
Sono esentati dall’applicazione del Regolamento relativo ai tempi di guida e di riposo tutti i veicoli di massa massima complessiva, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre le 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci non in conto terzi ma in conto proprio della società o del conducente a condizione che l’attività di guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo. Questa esenzione, come recita la circolare in oggetto, deve essere coordinata con quella contenuta nell’art.2 del regolamento che prevede che a partire dal 1° luglio 2026 l’applicazione delle disposizioni riferite ai tempi di guida e di riposo per tutti i mezzi con massa superiore alle 2,5 tonnellate utilizzati nelle operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio. Ciò significa che tale esenzione riguarderà solo i veicoli che effettuano trasporto in conto proprio in ambito internazionale e di cabotaggio a partire dal 1° luglio 2026 (questo perché i veicoli di massa massima complessiva, compresi eventuali rimorchi e semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma inferiore a 3,5 utilizzati per le operazioni di trasporto in ambito nazionale sono già esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 561/06).
Infine la circolare ricorda che sono esentati dall’ambito di applicazione della normativa sui tempi di guida e di riposo i veicoli impiegati nelle operazioni rientranti della definizione di “trasporto non commerciale” ovvero “qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un’attività commerciale o professionale”. (Rientrano in questa categoria, recita sempre la circolare i trasporti di cortesia nonché quelli effettuati da enti del terzo settore no-profit a condizione che non sia previsto alcun corrispettivo per il trasporto stesso).
INTERRUZIONI, PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERI O SETTIMANALI
MULTIPRESENZA
In questo caso il conducente può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente alla guida del veicolo. Da questo punto di vista, la circolare in questione ha precisato che il tempo trascorso dal secondo autista su un veicolo in movimento, seduto accanto all’autista principale che si trova alla guida, che oltrepassa i 45 min, deve essere considerato come periodo di disponibilità anche ai sensi dell’art. 3, lett. b), terzo comma della direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro del personale mobile.
RIPOSI SETTIMANALI RIDOTTI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI E COMPENSAZIONI
La circolare degli Interni approfondisce la deroga introdotta dal Regolamento UE 1054/2020 relativa alla regola generale in materia di riposi settimanali (secondo la quale, nel corso di due settimane consecutive, occorre prendere due periodi di riposo regolari oppure un periodo di riposo regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore purché poi lo stesso venga recuperato entro la terza settimana successiva dalla sua effettuazione) che prevede che i conducenti impegnati in trasporti internazionali di merci, al di fuori dello Stato di stabilimento, possano effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi, a condizione che:
- i periodi di riposo ridotti vengano iniziati al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente. La circolare però ricorda anche che, dopo tale inizio, non si escluda la possibilità per l’autista di concludere il riposo nel Paese di residenza o di stabilimento del datore di lavoro, raggiunto ad esempio con un mezzo pubblico;
- nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 riposi regolari. Sotto questo profilo è importante precisare che ai fini della corretta previsione della deroga i riposi settimanali ridotti siano necessariamente preceduti e seguiti da due riposi settimanali regolari (Esempio 1° settimana=45 ore di riposo; 2° settimana=24 ore di riposo; 3° settimana=24 ore di riposo; 4° settimana 45 ore di riposo);
- entro la fine della terza settimana consecutiva effettuino un riposo compensativo equivalente a quello non osservato nelle due settimane precedenti(21 + 21 ore), collegandolo al periodo di riposo settimanale regolare con rientro in sede dell’impresa o nel luogo di loro residenza.
Restando in tema di compensazioni, di assoluto interesse appare la nota n.13 della circolare in oggetto degli Interni che in pratica prevede quanto segue:
La compensazione deve essere completata necessariamente prime della fine dei 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale ridotto. In particolare:
1. I due periodi di riposo “compensativi” (42 ore) vanno presi in blocco e collegati al riposo settimanale regolare obbligatorio (45 ore), per cui il periodo di riposo settimanale della terza settimana dovrà essere di almeno 87 ore (42+45);
2. Il riposo settimanale complessivo di 87 oredovrà iniziare al più tardi almeno 42 ore prima del limite massimo da cui iniziare il riposo settimanale regolare, cioè sei periodi di 24 ore dal termine dell’ultimo riposo settimanale ridotto. Ciò significa che se il precedente periodo di riposo settimanale terminasse alle 17 di domenica, il periodo di riposo complessivo di 87 ore dovrebbe iniziare al più tardi entro le ore 23 del giovedì successivo;
3. Non solo, se prima di iniziare la compensazione delle 42 ore, il conducente non avesse ancora effettuato il riposo giornaliero di 9 o 11 ore, allora – tornando sempre all’esempio precedente – deve addirittura fermarsi alle ore 14.00 del giovedì. Questo perchè, l’art. 8, paragrafi 6 ter e 7 del regolamento in materia di compensazione, diversamente dal caso generale previsto dall’art. 8 par. 3, NON consente che il riposo giornaliero possa essere convertito in compensazione.
Per quanto attiene al divieto di usufruire del riposo settimanale regolare e compensativo in cabina, il Ministero conferma che è possibile sanzionare il conducente solo in caso di controllo in flagranza; quindi, occorre per incorrere in infrazione che il conducente sia sorpreso ad effettuare un riposo settimanale regolare in cabina, al momento del controllo.
Nella circolare viene anche ricordato che per quanto concerne l’organizzazione dell’attività dei conducenti le imprese di autotrasporto debbano provvedervi in modo tale che gli autisti possano effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o regolare superiore a 45 ore per effetto di compensazione) presso la sede di attività del datore di lavoro nello Stato di stabilimento, o presso il luogo di loro residenza, nell’arco di 4 settimane consecutive.
Per quanto riguarda, invece, i trasporti intermodali strada/mare o strada/ferrovia, con una modifica all’art. 9 del Regolamento UE 561/06 è stato stabilito che il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario, e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare (11 ore o 3+9 ore) o un periodo di riposo settimanale ridotto (24 ore), può effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di 1h complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta.
Questa possibilità è stata ora prevista anche in caso di fruizione del riposo settimanale regolare (45 ore) ma, in questo caso, il conducente deve poter disporre di una cabina letto (non essendo sufficiente la disponibilità di una branda o una cuccetta), e la durata prevista della tratta deve essere pari a 8 o più ore; in questo caso, per la parte di riposo non fruita a bordo di un traghetto o treno, il conducente deve obbligatoriamente avere a disposizione un alloggio adeguato.
DEROGHE
Oltre alla deroga generale già esistente, prevista dall’art. 12 del Regolamento UE 561/06 (che, ricordiamo, consente al conducente di superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo, della merce - con annotazione di tale circostanza e del relativo motivo al più tardi nel momento in cui raggiunge detto punto), il nuovo Regolamento ha aggiunto altre due deroghe sul rispetto dei tempi di guida, che riguardano:
la possibilità di superare di max 1h, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale (o anche giornaliero). Gli interni ritengono che questa deroga non possa essere considerata valida se:
1. sebbene il conducente l’abbia utilizzata per rientrare nel luogo di residenza o nel luogo di lavoro ma nei fatti non svolga poi il periodo di riposo settimanale dovuto;
2. il conducente svolga il periodo di riposo settimanale in luoghi diversi da quelli sopraindicati;
La possibilità di superare di max 2h il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Questa ipotesi a differenza della precedente esclude l’inizio di un nuovo periodo di riposo giornaliero, ma è funzionale solo a garantire lo svolgimento del riposo settimanale regolare. La locuzione “subito prima” – come recita la nota n. 28 – va intesa nel senso che l’interruzione deve precedere il periodo di guida aggiuntivo e va fatta alla fine del periodo di tempo limite massimo di guida raggiungibile (9 o 10 ore giornaliere e 56 settimanali).
In entrambi questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga, al più tardi, nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato
Queste deroghe:
- non comportano una riduzione delle ore da effettuare di riposo giornaliero o settimanale;
- non consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida.
A fronte di questa possibilità, è previsto un obbligo di compensazione per cui il conducente deve effettuare un riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella di fruizione della deroga, insieme agli altri periodi di riposo (incluso quello di 3 ore, in caso di frazionamento del riposo giornaliero)
Regolamento 165/2014
RIMOZIONE DEI SIGILI DEL TACHIGRAFO DA PARTE DELLE AUTORITA’ DI CONTROLLO
Per quanto concerne le modifiche apportate dal Regolamento UE 2020/1054 al Regolamento 165/2014, gli approfondimenti hanno interessato in particolare la possibilità, per gli organi di controllo, di smontare l’apparecchio, rimuovere e sostituire i sigilli in autonomia, senza l’intervento di un’officina autorizzata.
La rimozione dei sigilli è giustificata dal fondato motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti siano alterate, manomesse o non funzionanti.
In questo caso, se non vengono accertate anomalie e gli organi accertatori sono tuttavia in grado di sostituire i sigilli, il veicolo potrà continuare a circolare senza doversi recare in un’officina autorizzata neanche per la calibrazione. Al contrario, se la sostituzione del sigillo non è possibile, il conducente viene invitato a recarsi entro 7 giorni presso un’officina autorizzata per la sostituzione a spese del proprietario del mezzo o del titolare della licenza o autorizzazione, decorsi i quali non potrà più circolare.
Qualora, invece, vengano accertate anomalie di funzionamento o alterazioni, il conducente sarà invitato a recarsi in officina autorizzata entro 10 gg, per la sostituzione con spese a carico sempre dei predetti soggetti.
Nel caso in cui la rimozione venisse eseguita in assenza di fondati motivi di alterazioni, manomissioni etc del tachigrafo, il ripristino in officina dei sigilli avverrà a spese dell’organo di polizia procedente.
La circolare, inoltre, aggiunge che la rimozione dei sigilli può essere fatta solo dopo che l’organo di polizia ha inserito nel dispositivo la propria carta di controllo, che non può essere estratta dall’apparecchio fino al termine delle operazioni di verifica.
Infine, altri aspetti concernenti il Regolamento 165/2014 apportate dal Regolamento 1054/2020 affrontati dalla circolare del Ministero dell’Interno in oggetto riguardano:
L’obbligo per il conducente di commutare sul simbolo “lettino”, oltre che per registrare l’inizio delle interruzioni di guida e dei periodi di riposo, anche per le ferie annuali o i congedi e la malattia;
L’obbligo per il conducente di commutare sul simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario” ove previsto, insieme a quello “lettino”, per la registrazione del periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario. In assenza del simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario”, è sufficiente la commutazione su quello “letto”;
Per i conducenti muniti di tachigrafo analogico, l’obbligo di annotare sul foglio di registrazione il simbolo del Paese in cui inizia il periodo di lavoro, e quello in cui lo termina. Vi è anche l’obbligo di indicare il simbolo del Paese di ingresso, una volta attraversata la frontiera di uno Stato membro, nel momento in cui inizia la prima sosta in quest’ultimo. In caso di attraversamento a bordo di nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del Paese nel porto o alla stazione ferroviaria di arrivo;
Lo stesso obbligo di indicare il simbolo del Paese di ingresso una volta attraversata la frontiera, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo, riguarda anche i conducenti di veicoli muniti di tachigrafo digitale, ma solamente a partire dal 2 Febbraio 2022. Questo significa che l’obbligo di indicare il Paese per coloro che guidano con tachigrafo digitale è tuttora vigente ma solamente nel momento in cui inizia la sua prima sosta nello Stato membro ospitante e non subito al passaggio di frontiera.