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SISTEMAZIONE E FISSAGGIO DEL CARICO

“NORME DI SICUREZZA PER IL CARICO E FISSAGGIO DELLE MERCI”

Formazione per i lavoratori in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro D.M. N. 215 del 19.06.2017 

 Il carico non assicurato adeguatamente può cadere, sbilanciare il veicolo e a volte può perfino farlo rovesciare e urtare altri veicoli. Il 25% degli incidenti che coinvolgono i veicoli è dovuto ad un inadeguato fissaggio del carico. Il corso di formazione fornisce le conoscenze di base sulle disposizioni relative al carico delle merci in colli a bordo di veicoli e container, per il trasporto stradale.

La corretta sistemazione e fissaggio del carico è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza degli utenti della strada nonché evitare il danneggiamento della merce e delle unità di carico, con conseguente aggravio in termini di costi e ritardi nelle consegne.

Il corso si sviluppa trattando le disposizioni sulle fasi di carico delle merci ed illustra i metodi per effettuare una corretta progettazione del carico a bordo di veicoli e container.

Saranno inoltre presentati degli esempi di calcolo degli ancoraggi del carico effettuati secondo la norma EN 12195-1:2010 contenuta nelle linee guida sulle miglior prassi europee sulla sicurezza del carico nei trasporti su strada e riconosciuta come standard internazionale applicabile al fissaggio di tutte le tipologie di merci a bordo dei veicoli (merci pericolose e non pericolose). 

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN ADR - MOVIMENTAZIONE E STIVAGGIO -

Per quanto riguarda la movimentazione (trasporto) e lo stivaggio delle merci pericolose, il capitolo 7.5.7 della normativa ADR prescrive che “Se opportuno, il veicolo o il container deve essere dotato di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli. Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (per esempio, grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all’interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati dispositivi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli (si considerano soddisfatte le predette disposizioni se il carico è fissato in conformità alla norma EN 12195-1:2010). I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi. Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti (si deve in particolare fare attenzione al modo in cui i colli sono manipolati durante i preparativi in previsione del trasporto, al tipo di veicolo o di container sul quale sono trasportati e al metodo di carico e di scarico per evitare che i colli siano danneggiati da un trascinamento al suolo o da una scorretta movimentazione)”.

 Le predette disposizioni si applicano anche al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei containers, containers cisterna, cisterne mobili e CGEM, sui veicoli così come al loro scarico; inoltre é vietato ai membri dell’equipaggio del veicolo aprire un collo contenente merci pericolose. Particolare attenzione deve essere posta in caso di fuoriuscita di merci pericolose dagli imballaggi; infatti “Se, dopo lo scarico di un veicolo o di un container che ha contenuto merci pericolose imballate, si constata che gli imballaggi hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto, si deve, il più presto possibile e in ogni caso prima di un nuovo carico, pulire il veicolo o il container. Se la pulizia non può essere effettuata sul posto, il veicolo o il container deve essere trasportato, in condizioni di sicurezza adeguate, verso il luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata. Il trasporto è adeguatamente sicuro se sono state prese misure appropriate per impedire una perdita incontrollata delle merci pericolose che sono sfuggite. I veicoli o i container che hanno contenuto merci pericolose alla rinfusa devono, prima di ogni nuovo carico, essere convenientemente puliti, salvo se il nuovo carico è composto dalla stessa merce pericolosa che ha costituito il carico precedente ”. L’art. 168, ai commi 2, 9 e 10 , CdS, 2,  prescrive rispettivamente che: La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo STIVAGGIO sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti ”. 

9. “CHIUNQUE VIOLA LE PRESCRIZIONI FISSATE DAL COMMA 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 403,00 a euro 1.617,00 (decurtazione)  punti 10 - vedasi art. 126/bis CdS). A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente ” (con la sospensione della carta di circolazione si procede al Fermo Amministrativo del veicolo per la durata della sanzione accessoria applicata). 

10. “Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9(Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo (conto esclusivo….omissis…..). Con la contestazione della sanzione prevista dall’art. 168, commi 2 e 9, CdS può concorrere anche la violazione prevista dall’art. 164, commi 1 e 8, CdS per sistemazione irregolare del carico; infatti il comma 1 della norma citata prescrive che “Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; danon mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio” (sanzione amministrativa € 84,00 - decurtazione punti 3 - ritiro patente di guida e carta di circolazione fino alla corretta sistemazione del carico prima di riprendere il viaggio). Oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, possono applicarsi anche le prescrizionirichiamate nel D. Lgs. n. 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ”.

Art. 36 comma 2 : “Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui e’ esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”. Le sanzioni previste per il datore di lavoro e il dirigente in relazione all’art. 36, commi 1 e 2, sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00 (la sanzione ha carattere penale) - Art. 55, comma 5, lettera c). Art. 20 comma 2 : “II lavoratori devono in particolare: c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. Le sanzioni previste per il lavoratore in relazione all’art. 20, comma 2, lettere c), f), h) sono: arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00 (la sanzione ha carattere penale)  Art. 59, comma 1, lettera a).

 

 

 

 

 

TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS DIRITTI DEI PASSEGGERI

Con il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sono state fissate le norme relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Tale regolamento stabilisce regole che disciplinano il trasporto con autobus per quanto riguarda:

a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;

b) i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall’utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio;

c) la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

d) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo;

e) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

f) il trattamento dei reclami;

g) le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.

Il Regolamento (UE) n. 181/2011:

• si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km» (art. 2, paragrafo 1);

• inoltre, «si applica, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell’articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d’imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro».

I nuovi diritti applicabili ai servizi a lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) includono, fra l’altro:

• assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande, nonché, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, per un importo totale di € 80 a notte, tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali) in situazioni che implicano la cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;

• garanzia di rimborso o reinstradamento in casi di accettazione di un numero di prenotazione superiore ai posti disponibili, in caso di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto;

• risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, cancellazione di viaggio e se il vettore non è in grado di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso;

• informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza;

• protezione dei passeggeri in caso di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento causati da incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze pratiche immediate in caso di incidente (compresa la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di € 80 a notte);

• assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.

Inoltre, a tutti i servizi (compresi i servizi con percorrenza inferiore a 250 km) saranno applicabili i seguenti diritti:

• non discriminazione basata direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;

• trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;

• norme minime sulle informazioni sul viaggio a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure on line; ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta;

• un sistema di trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;

• organismi nazionali indipendenti in ciascun paese UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.

TRATTO DA ASAPS

 

NOVITA' ADR 2025

Documento di trasporto ADR: la dicitura corretta ADR 2025

Disposizioni riguardanti il documento di trasporto ADR aggiornate ad ADR 2025.

5.4.1 Documento di trasporto per merci pericolose e informazioni relative

A. Materia ADR
La dicitura nel ddt è strutturata con la seguente sequenza generale in relazione alle colonne della Tab 3.2 ADR:

Numero ONU 
[col. 1]

Denominazione ufficiale 
[col. 2]

Etichette
[Col. 5]

Gruppo Imballaggio 
[col. 4]

Cod.
restrizione galleria 
[col. 15]

Altre diciture

UN 1098

Alcool allilico

6,1 (3)

I

(C/D)

es: Pericoloso 
per l'ambiente

Es: 
UN 1098 Alcool allilico 6,1 (3), G.I. I, (C/D) 

Note: 
1. Valido tutte le classi tranne 1 e 7 (esplosivi e radioattivi) 

2. Se presenti più di 2 etichette, la stringa diventa (ad esempio ONU 2901, etichette 2.3, 5.1, 8, la prima deve essere fuori parentesi e le altre due in parentesi, divise da virgola) 

UN 2901 Cloruro di bromo 2.3 (5.1, 8), (C/D) 

3. Se presente la disposizione speziale 274 [colonna 6], occorre un campo libero dove inserire il “nome tecnico” tra parentesi dopo la “descrizione “:

UN 2920 Liquido infiammabile n.a.s. (toluene e benzina) 8 (3), G.I. II, (C/D)

4. Quando una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10, il documento di trasporto deve riportare l’iscrizione aggiuntiva di “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa indicazione aggiuntiva non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 o alle eccezioni elencate al 5.2.1.8.1. 

UN 2920 Liquido infiammabile n.a.s. (toluene e benzina) 8 (3), G.I. II, (C/D), PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

B. Rifiuto ADR 
La dicitura nel ddt è la medesima di quella riportata per una materia, va solo inserita la dicitura “Rifiuto” tra ONU e Descrizione:

Es.
UN 2920 Rifiuto Liquido infiammabile n.a.s. (toluene e benzina) 8 (3), G.I. II, (C/D) 

Note1 Se viene applicata la disposizione per i rifiuti stabilita al 2.1.3.5.5, si devea ggiungere all'appropriata designazione ufficiale ADR la seguente dicitura:"RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5"

2 Se si applica la disposizione per i rifiuti di cui al 2.1.3.5.5, non è necessario aggiungere il nome tecnico, come prescritto nel capitolo 3.3, disposizione speciale 274.

UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.A.S., 8, II, (E), RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5. 

Note

Per il trasporto in conformità al 4.1.1.5.3 (trasporto di rifiuti in imballaggi interni imballati insieme in un imballaggio esterno), nel documento di trasporto deve essere inserita una dicituradel tipo "Trasporto secondo il 4.1.1.5.3". Non è necessaria la dicitura aggiuntiva prescritta al 5.4.1.1.3.2. Ad esempio:

Es.
UN 1993 Rifiuto liquido infiammabile, N.A.S., 3, III, (E); Trasporto secondo il 4.1.1.5.3"

Le informazioni contenute nel documento di trasporto secondo il 5.4.1.1 devono essere basate sulla rubrica o sulle rubriche assegnate all'imballaggio esterno secondo il 4.1.1.5.3 (d). Non è necessario aggiungere il nome tecnico, come prescritto nel capitolo 3.3, disposizione speciale 274.

5.4.1. Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.1. Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto

f) la quantità totale di ogni merce pericolosa avente un numero ONU, una denominazione ufficiale di trasporto, o un gruppo di imballaggio diverso (espressa in volume, in massa lorda o in massa netta secondo il caso.
 
5.4.1.1.3. Disposizioni particolari relative ai rifiuti

Se sono trasportati dei rifiuti contenenti sostanze pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta [20] dalla dicitura "RIFIUTO", a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto, per esempio:

UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), II, (D/E) o

UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), GE II, (D/E) o

UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, II (D/E) o

UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, GE II, (D/E).

Se si applica la disposizione relativa ai rifiuti enunciata al 2.1.3.5.5, le seguenti indicazioni devono essere aggiunte alla descrizione delle merci pericolose richiesta nel 5.4.1.1.1 dal a) al d) e k):

"RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5" (ad esempio "N. ONU 3264, LIQUIDO INORGANICO, CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"). Non è necessario aggiungere il nome tecnico indicato nel capitolo 3.3, disposizione speciale 274.

Novità ADR 2025

5.4.1.1.3.2
Se non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti nel luogo di carico, la quantità secondo 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata per i seguenti casi alle seguenti condizioni:

(a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto è aggiunto un elenco degli imballaggi comprendente il tipo e il volume nominale;
(b) Per i contenitori, la stima si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili (ad es. tipo di rifiuto, densità media, grado di riempimento);
(c) Per i serbatoi di rifiuti funzionanti sottovuoto, la stima è giustificata (ad esempio mediante una stima fornita dal mittente o dall'attrezzatura del veicolo).

Tale stima della quantità non è consentita per:

- Esenzioni per le quali è indispensabile la quantità esatta (es. 1.1.3.6);

- rifiuti contenenti materie menzionate in 2.1.3.5.3 (ad eccezione dell'UN 3291 rifiuti ospedalieri, non specificati, n.a.s. o rifiuti (bio)medicali, n.a.s. o rifiuti medicali regolamentati, n.a.s. in imballaggi conformi all'istruzione di imballaggio P621) o le materie della classe 4.3;

- Cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti sottovuoto.

Nel documento di trasporto deve essere allegata una dichiarazione, come segue: "QUANTITÀ STIMATA IN CONFORMITÀ AL 5.4.1.1.3.2.

5.4.1.1.3.3 Disposizioni speciali per il trasporto di rifiuti in imballaggi interni imballati insieme in un imballaggio esterno

Per il trasporto in conformità al 4.1.1.5.3, nel documento di trasporto deve essere inserita una dicitura del tipo "Trasporto secondo il 4.1.1.5.3". Non è necessaria la dicitura aggiuntiva prescritta al 5.4.1.1.3.2. Ad esempio: "UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S., 3, III, (E); TRASPORTO SECONDO IL 4.1.1.5.3". Le informazioni contenute nel documento di trasporto secondo il 5.4.1.1 devono essere basate sulla rubrica o sulle rubriche assegnate all'imballaggio esterno secondo il 4.1.1.5.3 (d). Non è necessario aggiungere il nome tecnico, come prescritto nel capitolo 3.3, disposizione speciale 274.

5.4.1.1.4 Disposizioni speciali per i rifiuti contaminati da amianto libero (N° ONU 2212 e 2590) Quando si applica la disposizione speciale 678 del capitolo 3.3, la seguente dicitura deve essere inclusa nel documento di trasporto "Trasporto secondo la disposizione speciale 678".

La descrizione dei rifiuti trasportati secondo la disposizione speciale 678 (b) del Capitolo 3.3 deve essere aggiunta alla descrizione delle merci pericolose richiesta al 5.4.1.1.1 da (a) a (d) e (k). Il documento di trasporto deve inoltre essere accompagnato dai seguenti documenti:

a. una copia della scheda tecnica per il tipo di sacco-contenitore, su carta intestata del fabbricante

o del distributore, che indichi le dimensioni dell'imballaggio e la sua massa massima;

b. una copia della procedura di scarico in conformità alla disposizione speciale CV38 del 7.5.11, se applicabile.

2.1.3.5 
Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele che soddisfano i criteri di classificazione dell’ADR contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (vedere 2.1.2.5) e con un gruppo di imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. 
Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo:

2.1.3.5.1 
Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

2.1.3.5.2 
Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.3 
Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza:

a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, per i quali si applica la disposizione speciale 290 del capitolo 3.3, eccetto per il N° ONU 3507 ESAFLUORURO DI URANIO, MATERIALE RADIOATTIVO, COLLI ESENTI, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti);

b) Materie della classe 1;

c) Materie della classe 2;

d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;

e) Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;

f) Materie piroforiche della classe 4.2;

g) Materie della classe 5.2;

h) Materie della Classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo di imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo di imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo di imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8;

i) Materie infettanti della classe 6.2.

2.1.3.5.4 
Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.10.

2.1.3.5.5 
Qualora la merce da trasportare costituisca un rifiuto la cui composizione precisa non sia nota, la sua assegnazione ad un numero ONU, nonché ad un gruppo d’imballaggio, conformemente a quanto stabilito al 2.1.3.5.2, può essere basata sulle conoscenze da parte dello speditore del rifiuto stesso, compresi tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili, così come richiesto dalla legislazione in vigore riguardante la sicurezza e l’ambiente (Direttiva 2006/12/CE).

In caso di dubbio, deve essere adottato il grado di pericolo più elevato.

Tuttavia, qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d’imballaggio II.
Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l’ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III.

Tale procedura non può essere applicata per i rifiuti contenenti le materie di cui al 2.1.3.5.3, le materie appartenenti alla Classe 4.3, le materie del caso menzionato al 2.1.3.7 o le merci che non sono ammesse al trasporto secondo quanto prescritto al 2.2.x.2.

ADR 5.4.1. Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

3.1.2. Designazione ufficiale di trasporto

3.1.2.8.1.4.

Per i nn. ONU 3077 e 3082 solamente, il nome tecnico può essere un nome indicato in lettere maiuscole nella colonna 2 della tabella A del capitolo 3.2, con riserva che tale nome non contenga "N.A.S." e che la disposizione speciale 274 non sia assegnata. Il nome che descrive al meglio la sostanza o la miscela deve essere utilizzato, per esempio:

ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURA)

ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PRODOTTI DI PROFUMERIA) [ADR 2021]

5.4.1.1 Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto 

5.4.1.1.1 Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti informazioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto: 
a) il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”; 

b) la designazione ufficiale di trasporto, completata, se del caso (vedere 3.1.2.8.1) dal nome tecnico tra parentesi (vedere 3.1.2.8.1.1), determinata conformemente al 3.1.2; 

c)
i. Per le materie e oggetti della classe 1: il codice di classificazione riportato nella colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2. Se nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2 figurano dei numeri di modelli di etichette diversi da quelli dei modelli 1, 1.4, 1.5 e 1.6, questi numeri del modello di etichette devono seguire tra parentesi il codice di classificazione;

ii. Per i materiali radioattivi della classe 7, il numero della classe, vale a dire “7”.

NOTA. 
Per un materiale radioattivo con pericolo sussidiario, vedere anche la disposizione speciale 172 al capitolo 3.3. 

iii. per le batterie dei N° ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 e 3552 nonché per i veicoli alimentati a batteria dei N° ONU 3556, 3557 e 3558: il numero della classe “9”. 

iv. Per le altre materie e oggetti delle altre classi: i numeri di modelli di etichette che figurano nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2 o applicabili secondo una disposizione speciale di cui alla Colonna (6). 
Nel caso di più numeri di modelli, i numeri che seguono il primo devono essere indicati tra parentesi;
Per le materie e oggetti per i quali non è indicato nessun modello di etichetta nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2, si deve indicare al suo posto la loro classe secondo la colonna (3a). 

d) se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia, che può essere preceduto dalle lettere “PG” (per esempio “PG II”), o le iniziali corrispondenti alle parole “Gruppo di Imballaggio” nelle lingue utilizzate conformemente al 5.4.1.4.1; 

NOTA:
Per un materiale radioattivo della classe 7 con pericolo sussidiario, vedere disposizione speciale 172 al capitolo 3.3. 

e) il numero e la descrizione dei colli, se applicabile. I codici di imballaggio ONU possono essere utilizzati soltanto per integrare la descrizione del tipo di imballaggio (ad esempio una cassa (4G));

NOTA: 
Non è richiesta l’indicazione del numero, tipo e capacità di ogni imballaggio interno nell’imballaggio esterno di un imballaggio combinato.

f) la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile, gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato)

NOTA 1: 
Nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose di ogni categoria di trasporto devono essere indicati nel documento di trasporto conformemente alla 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

NOTA 2: 
Per materie pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati in questo Allegato, la quantità indicata corrisponde alla quantità totale di merci pericolose in essi contenute, espressa in chilogrammi o litri a seconda dei casi. 

g) il nome e l'indirizzo dello speditore; 

h) il nome e l'indirizzo del o dei destinatari. Con l'accordo delle autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto, quando le merci pericolose sono trasportate per essere consegnate a destinatari multipli che non possono essere identificati all'inizio del trasporto, i termini "Consegna - Vendita" possono essere indicati in sostituzione;

i) una dichiarazione come richiesta da ogni accordo particolare.

k) per il trasporto che comprende il passaggio attraverso gallerie con restrizioni per il trasporto di merci pericolose, il codice di restrizione in galleria indicato nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in lettere maiuscole tra parentesi oppure l’indicazione " (—)" o come specificato in un accordo speciale in conformità con 1.7.4.2.

Per informazioni e consulenza

Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose

Cosimo Indiveri

Mail: cosimo@indiveri.it

Tel. 368 98 98 26

 

NUMERO PATENTE SULLA CARTA TACHIGRAFICA

La patente ha un numero. Ma sulla carta tachigrafica ne viene riportato un altro. 

Un autista della Repubblica Ceca trovato in queste condizioni è stato multato. È corretto? Una circolare ministeriale aiuta a fare chiarezza.

La questione sembra burocratica, ma potrebbe esporre a sanzioni: come deve comportarsi un organo di controllo se un autista ha con sé una carta tachigrafica in cui viene riportato un numero di patente diverso da quello che compare nella sua patente di guida? In realtà l’interrogativo non è teorico, perché effettivamente nel 2021 è accaduto veramente a un autista della Repubblica Ceca e chi lo ha controllato ha pensato bene di sanzionarlo. Così, non convinto da questa conclusione almeno a livello di principio – perché poi in realtà ha pagato in misura ridotta il verbale – ha presentato reclamo alla Commissione europea.

Adesso, il ministero dell’Interno, basandosi sulle risultanze di tale reclamo, puntualizza tramite una circolare del 30 gennaio 2024 che le norme di riferimento in materia sono il Regolamento n.165/2014 e il decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, in cui si fissano le modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.

E proprio in tale Regolamento si dice che la carta tachigrafica è valida 5 anni e che deve essere identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta composto da 16 caratteri alfanumerici, affinché sulla base di questi elementi si possa avere certezza di identificare il conducente. Poi, è vero che sulla carta tachigrafi – prescrive il decreto ricordato – deve essere riportato il numero della patente al momento del rilascio, ma visto che la carta vale, come detto, 5 anni, è possibile che in questo lasso di tempo la patente venga rinnovata. E quindi che il suo numero non corrisponda più a quello riportato sulla carta che invece rimane valida e che dispone di tutti gli elementi che consentono comunque di identificare l’autista.
La circolare ricorda poi che, attraverso la banca dati «Tachonet», creata con Regolamento n.1503/2017, è stata resa operativa, al fine di affinare i controlli,
l’interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dagli Stati membri.
Di conseguenza se ne deduce che «la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al
momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione».